Condizioni generali di contratto
BF EU Trading UG (a responsabilità limitata)
Wuhlestrasse 7a · 12683 Berlino · Germania
Commercio e fornitura di macchine a clienti commerciali
Campo di applicazione
Le presenti Condizioni generali si applicano a offerte, vendite e forniture di macchine, attrezzi, veicoli e portattrezzi, ricambi e parti soggette a usura nonché accessori da parte di BF EU Trading UG (a responsabilità limitata), Wuhlestrasse 7a, 12683 Berlino, Germania, di seguito «BF EU». Sono inclusi i servizi accessori concordati contrattualmente, salvo condizioni particolari concordate per essi.
Le presenti CG si applicano esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 BGB, a persone giuridiche di diritto pubblico e a patrimoni separati di diritto pubblico. I clienti agricoli vi rientrano se ordinano per la loro attività imprenditoriale. Le presenti CG non sono destinate ai consumatori ai sensi del § 13 BGB; il loro status legale non cambia se vengono definiti clienti commerciali.
Vale la versione concordata alla conclusione del contratto, che BF EU mette a disposizione del cliente prima della conclusione. Le modifiche successive si applicano ai contratti esistenti solo previo accordo. Contratti autonomi d'appalto, riparazione, locazione, finanziamento e di durata richiedono accordi integrativi.
Offerte e conclusione del contratto
Le offerte di BF EU sono senza impegno, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti. Le indicazioni in listini, annunci, siti web e piattaforme di vendita costituiscono di norma inviti a presentare un ordine. Restano determinanti le dichiarazioni vincolanti di diverso tenore e lo svolgimento del contratto concretamente concordato.
L'ordine del cliente, anche via e-mail o WhatsApp, costituisce un'offerta contrattuale. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte di BF EU, in particolare mediante conferma d'ordine in forma testuale, o con un altro accordo concorde. Il termine di accettazione è quello espressamente concordato, altrimenti quello previsto dalla legge. Una conferma automatica di ricezione attesta di per sé solo la ricezione dell'ordine.
Una conferma d'ordine che si discosta dall'ordine costituisce una nuova offerta e richiede l'accettazione del cliente; il solo silenzio non vale come consenso. L'accettazione di un'offerta espressamente vincolante di BF EU è disciplinata dal suo contenuto e dalle disposizioni di legge.
Un ordine validamente accettato resta vincolante anche in caso di mancato versamento dell'acconto. La conclusione del contratto e la prenotazione di una macchina sono cose distinte. Per acconto, prenotazione e avvio dell'approvvigionamento vale il punto 9. Restano salvi i diritti legali di scioglimento dal contratto.
Venditrice e partner di servizio
Venditrice è esclusivamente la società indicata nel contratto. BF EU può avvalersi di BF Tecnic Group AG nonché di produttori e partner di montaggio, logistica, assistenza e vendita per l'adempimento. Restano la responsabilità contrattuale di BF EU e l'imputazione legale del comportamento dei suoi ausiliari.
Il trasferimento della posizione di venditrice a un'altra società richiede il consenso del cliente. La partecipazione, la fornitura, la gestione dei pagamenti o la fatturazione da parte di un terzo non comporta di per sé un cambio della parte contraente. Con le presenti CG non vengono assunti obblighi di altre società.
Fornitura diretta dalla produzione o dal magazzino
BF EU può far consegnare direttamente dal produttore, dall'officina di montaggio o da un altro luogo di produzione, dogana, logistica o deposito. Non è dovuto un trasporto preventivo via Berlino, Germania o Svizzera, salvo che sia stato concordato un tale percorso di fornitura.
Il luogo di consegna concordato, le caratteristiche, le garanzie di origine, i termini di consegna e la ripartizione dei costi concordata restano vincolanti. Un diverso percorso di spedizione non può imporre al cliente obblighi d'importazione o costi aggiuntivi non concordati. Gli aspetti doganali e di sicurezza dei prodotti sono disciplinati dai punti 18 e 19.
Caratteristiche e modifiche tecniche
Fanno fede la descrizione del prodotto concordata, l'equipaggiamento e gli altri requisiti contrattuali. Immagini e dati tecnici non sono vincolanti nella misura in cui siano espressamente indicati come esempi o valori approssimativi e non siano stati concordati come caratteristiche. Restano salvi i requisiti di legge relativi all'assenza di difetti.
Modifiche tecniche e l'impiego di componenti equivalenti sono ammessi se ragionevolmente accettabili per il cliente, se non peggiorano caratteristiche essenziali, prestazioni, interfacce o possibilità d'impiego concordate e se non causano costi aggiuntivi. BF EU informa prima della consegna sulle modifiche rilevanti per il cliente. Scostamenti sostanziali richiedono un accordo.
Prezzi e costi aggiuntivi
Valgono i prezzi concordati nella valuta indicata. I prezzi per imprenditori si intendono IVA di legge esclusa, salvo che sia stato espressamente concordato un prezzo complessivo IVA inclusa.
Trasporto, imballaggio, montaggio, istruzione, collaudi, omologazioni e altri servizi accessori sono fatturati in aggiunta se la loro remunerazione separata e l'importo o una base di calcolo comprensibile sono stati concordati prima della conclusione del contratto. Dazi, IVA all'importazione e altri costi d'importazione sono disciplinati dalla clausola di consegna concordata e dal punto 18.
Dopo la conclusione del contratto i prezzi non vengono aumentati unilateralmente per il solo aumento dei costi di approvvigionamento, trasporto, energia o cambio. Adeguamenti di prezzo diversi richiedono un accordo separato valido. Restano salvi i diritti di legge in caso di alterazione della base contrattuale.
Sconti
Gli sconti valgono solo nella misura e alle condizioni concordate alla conclusione del contratto. Sconti precedenti non danno diritto a sconti per affari successivi. Il cumulo di più sconti è dovuto solo se concordato. Uno sconto per pagamento anticipato presuppone un accordo in tal senso.
Sconto cliente di riferimento
8.1 Uno sconto cliente di riferimento è dovuto solo se indicato espressamente nell'offerta o nel contratto con importo o percentuale. Costituisce il corrispettivo del pacchetto di riferimento ivi concordato. Non sussiste alcun obbligo di recensioni positive né di occultare lo sconto come corrispettivo. Esperienze e risultati devono essere presentati in modo veritiero.
8.2 Salvo diverso pacchetto concordato, il pacchetto di riferimento comprende una tantum almeno dieci foto diverse e due video di almeno 180 secondi ciascuno, girati durante l'impiego conforme. Macchina e risultato del lavoro devono essere riconoscibili, le immagini sufficientemente nitide ed esposte e i video comprensibili e tecnicamente utilizzabili. Non è dovuta una produzione professionale.
8.3 BF EU richiede il materiale in forma testuale e concede almeno 30 giorni di calendario. Il termine non decorre prima della consegna pronta all'uso e di una realistica possibilità d'impiego stagionale. Il termine ordinario ultimo è il più tardivo tra: dodici mesi dalla consegna pronta all'uso o la fine della prima stagione d'impiego completa. Se un difetto o un ritardo di consegna imputabile a BF EU impedisce le riprese, il termine si sposta di conseguenza. Altri impedimenti non colposi sono considerati secondo buona fede.
8.4 Per tre anni dalla consegna pronta all'uso, il cliente di riferimento risponde a ragionevoli domande sul materiale fornito e sulle sue esperienze d'impiego. Ulteriori riprese, visite aziendali, dimostrazioni o la segnalazione di interessati presuppongono un accordo separato su portata, date ed eventuale compenso.
8.5 Il cliente concede a BF EU, sul materiale fornito conformemente al contratto, un diritto d'uso non esclusivo e territorialmente illimitato per informazione sui prodotti, vendita, pubblicità e documentazione. Esso comprende memorizzazione, riproduzione, pubblicazione ed elaborazione appropriata, in particolare montaggio, accorciamento, traduzione e aggiunta di testo o audio. Non è ammessa un'elaborazione che ne alteri il senso. BF EU può trasferire tali diritti a società collegate e partner di vendita per questi scopi. Il relativo compenso è compreso nello sconto cliente di riferimento. Il diritto d'uso d'autore è concesso senza limiti di tempo; restano salvi i diritti della personalità e in materia di protezione dei dati.
8.6 Il cliente fornisce solo materiale per il cui uso concordato può concedere i diritti necessari. Per persone riconoscibili, musica di terzi e altri contenuti protetti occorre ottenere separatamente le necessarie autorizzazioni. Le presenti CG non sostituiscono un consenso in materia di protezione dei dati. In mancanza di un'autorizzazione necessaria, possono essere fornite riprese senza le persone o i contenuti interessati.
8.7 In caso di carenze sostanziali, BF EU le descrive concretamente e fissa un termine supplementare adeguato per integrazione o miglioramento. Un adeguamento successivo del prezzo per mancata prestazione di riferimento avviene solo alle condizioni di legge. Le prestazioni parziali fornite e utilizzabili sono considerate secondo il loro valore. Una restituzione integrale dello sconto è possibile solo se il corrispettivo è mancato del tutto o è privo di valore. Lo sconto non decade automaticamente per intero per un lieve ritardo o per singole riprese inutilizzabili.
8.8 Un addebito successivo giustificato viene spiegato in modo comprensibile ed è esigibile dieci giorni di calendario dopo la ricezione della fattura. Restano salvi i diritti legali del cliente relativi a difetti, ritenzione e recesso.
Acconto e prenotazione
9.1 Per gli ordini di macchine l'acconto, salvo diverso accordo nel contratto, è pari al 10% del prezzo della macchina concordato, IVA eventualmente dovuta inclusa. L'acconto è interamente imputato al prezzo d'acquisto. È esigibile dieci giorni di calendario dopo la ricezione di una regolare fattura d'acconto, ma non prima della conclusione del contratto. Prevale un piano di pagamento espressamente concordato.
9.2 La prenotazione di una macchina a magazzino o di serie o di uno slot di produzione disponibile avviene al più presto quando il contratto è concluso e un acconto di almeno il 10% del prezzo della macchina secondo il punto 9.1 è accreditato sul conto indicato da BF EU. In caso di più macchine la soglia vale per ciascuna macchina. Un ordine di pagamento, una ricevuta di bonifico, una promessa di finanziamento, un ordine o una conferma d'ordine non sostituiscono l'incasso. Restano salvi accordi di prenotazione individuali diversi.
9.3 Prima che tali condizioni siano soddisfatte, BF EU non è tenuta a riservare per il cliente scorte o slot di produzione non ancora assegnati in modo vincolante. Dopo l'incasso dell'acconto, BF EU comunica senza indugio al cliente, in forma testuale, l'assegnazione e lo stato della consegna. La comunicazione non costituisce un'ulteriore condizione a libera discrezione di BF EU per una prenotazione già dovuta per contratto. Gli obblighi di consegna concordati restano in essere.
9.4 Se una determinata macchina, identificata per esempio dal numero di serie, è già stata venduta in modo vincolante, il mancato acconto non autorizza BF EU ad aggirare il contratto con una vendita intermedia. Un altro utilizzo presuppone che il contratto sia validamente terminato o che il cliente abbia acconsentito allo svincolo. Prima della conclusione di un contratto di vendita vincolante resta riservata la vendita intermedia.
9.5 La prenotazione sulla base di un acconto del 10% non sostituisce ulteriori pagamenti anticipati concordati. Approvvigionamento, produzione su misura e spedizione devono essere avviati solo quando sono disponibili i pagamenti previsti dal contratto per la rispettiva fase e le necessarie approvazioni tecniche. BF EU non può imporre successivamente, senza base contrattuale o legale, ulteriori pagamenti anticipati come condizione.
9.6 Il mancato versamento dell'acconto non costituisce un annullamento. BF EU può esigere l'acconto dovuto ed esercitare i suoi diritti legali di rifiuto della prestazione. Se il pagamento non arriva, BF EU può dichiarare il recesso dopo un adeguato termine supplementare infruttuoso e alle condizioni di legge. Un termine supplementare non necessario per legge resta non necessario. Solo una valida cessazione del contratto estingue il relativo obbligo di consegna. Restano riservate ulteriori pretese legali.
Ulteriori pagamenti e mora
Ulteriori rate di pagamento, scadenze e condizioni di consegna risultano dal contratto. In mancanza di un'ulteriore regola di pagamento, il saldo del prezzo è esigibile contro consegna o secondo la disciplina legale per la spedizione concordata. Le fatture per prestazioni separate già eseguite sono esigibili, salvo diverso accordo, dieci giorni di calendario dopo la ricezione.
La mora nel pagamento e le sue conseguenze sono disciplinate dalla legge. BF EU può esigere gli interessi di mora legali per operazioni tra imprenditori e l'indennità forfettaria di mora prevista dalla legge. Ulteriori danni da ritardo risarcibili sono fatti valere imputando gli importi da imputare per legge; non avviene un doppio rimborso degli stessi costi.
Se dopo la conclusione del contratto risulta che il credito di pagamento è messo a rischio dalla mancanza di capacità di prestazione del cliente, valgono i diritti di legge, in particolare quelli del § 321 BGB.
Riserva di proprietà
La merce consegnata resta di proprietà di BF EU fino al pagamento integrale del prezzo derivante dal rispettivo contratto di vendita. Il cliente tratta con cura la merce riservata, rispetta le prescrizioni di manutenzione e informa senza indugio BF EU di pignoramenti, sequestri o altri interventi di terzi.
Costituzione in pegno o trasferimento a garanzia non sono consentiti senza il consenso di BF EU. Una rivendita da parte di commercianti prima del pagamento integrale presuppone un accordo separato. Una riserva di proprietà estesa o prolungata è costituita solo mediante accordo separato.
BF EU chiede la restituzione in base alla riserva di proprietà solo alle condizioni di legge, in particolare dopo un necessario recesso. Non è consentito l'accesso arbitrario a fondi altrui o l'asportazione senza base giuridica. Nelle vendite all'estero l'efficacia reale è disciplinata dal diritto reale di volta in volta applicabile.
Vincolatività e annullamento volontario
Un ordine validamente accettato è vincolante. Non è concesso un diritto contrattuale generale di annullamento unilaterale. La mancata concessione di un finanziamento, il mancato pagamento o il mancato ritiro non pongono automaticamente fine al contratto.
Se il cliente desidera un annullamento senza un diritto legale o concordato separatamente allo scioglimento, BF EU può rifiutarlo e insistere sull'adempimento. BF EU può invece offrire uno scioglimento volontario esclusivamente contro rilascio di un buono di annullamento secondo i punti 13 e 14. In questo scioglimento volontario non è previsto un rimborso in contanti.
Lo scioglimento volontario si perfeziona solo quando BF EU e il cliente hanno espressamente accettato le sue condizioni concrete. Prima del consenso vengono comunicati chiaramente al cliente l'importo del buono, eventuali deduzioni, l'esclusione di un rimborso in contanti e il limite di imputazione del 50% per ciascun ordine successivo. L'accordo è documentato in forma testuale. Il silenzio non vale come consenso.
Restano salvi i diritti legali di recesso, revoca, impugnazione, disdetta e altri diritti di scioglimento, che non richiedono il consenso di BF EU. L'esercizio di tali diritti non viene reinterpretato come annullamento volontario contro buono. Per il loro conteggio vale il punto 13.
Conteggio e importo del buono di annullamento
In caso di scioglimento volontario secondo il punto 12, il buono di annullamento è determinato sulla base dei pagamenti effettivamente versati e attribuiti all'ordine. Le deduzioni avvengono solo nella misura concordata separatamente o dovuta per legge e sono indicate in modo comprensibile. Possono riguardare in particolare costi di approvvigionamento, produzione, trasporto e di terzi specifici dell'ordine e non annullabili.
Si tiene conto delle spese risparmiate, dei ricavi di realizzo ottenuti o ragionevolmente ottenibili e degli altri vantaggi da imputare. Lo stesso svantaggio non può essere computato più volte. L'importo residuo dopo le deduzioni è registrato come buono di annullamento. Ulteriori pretese presuppongono una propria base contrattuale o legale.
In caso di restituzione per legge o di un altro diritto al rimborso esistente si applicano le regole di legge o quelle validamente concordate a tal fine. BF EU può compensare crediti esistenti alle condizioni di legge; l'importo di rimborso ancora dovuto viene versato e non sostituito unilateralmente da un credito cliente.
Utilizzo del buono di annullamento fino al 50 per cento
Il buono di annullamento espressamente concordato in un accordo di scioglimento volontario è utilizzabile esclusivamente per nuovi ordini presso la stessa venditrice. Un pagamento in denaro è escluso nell'ambito di tale accordo. L'autonomia giuridica delle società resta immutata; un buono di BF EU non è utilizzabile presso un'altra società.
Per ogni nuovo ordine si può pagare con buoni di annullamento al massimo il 50% dell'importo finale fatturato concordato, dopo gli sconti e IVA eventualmente dovuta inclusa. Almeno il restante 50% va pagato ex novo. Il limite vale per tutti i buoni utilizzati complessivamente. Un residuo non utilizzato resta disponibile per altri ordini; non è fissato un ulteriore termine contrattuale di scadenza. Resta riservata la prescrizione legale.
L'imputazione viene concordata al conferimento dell'ordine successivo. Un acconto di almeno il 10% necessario per la relativa prenotazione va versato come nuovo pagamento; il buono di annullamento è imputato sulle restanti rate. Restano riservati accordi individuali diversi.
Il trasferimento a un'altra società richiede il suo consenso espresso. Per la cessione a terzi valgono le regole di legge. Le pretese di rimborso fondate sulla legge, in particolare se un utilizzo dovuto diventa definitivamente impossibile, non sono eliminate dall'esclusione concordata del pagamento.
Produzione su misura e modifiche
Per esecuzioni speciali e prodotti appositamente acquistati o configurati, il contratto stabilisce equipaggiamento, approvazioni tecniche, fornitura e rate di pagamento. Il cliente fornisce tempestivamente e correttamente le informazioni e le approvazioni concordate.
Le modifiche richieste dal cliente dopo la conclusione del contratto richiedono un accordo su realizzazione tecnica, maggiore o minore prezzo ed effetti sul termine di consegna. Senza tale accordo BF EU non è tenuta a eseguire prestazioni aggiuntive. I diritti legali di scioglimento non sono esclusi nemmeno per le esecuzioni speciali; per uno scioglimento volontario valgono i punti da 12 a 14.
Aree di fornitura e portata delle prestazioni
Area di fornitura, luogo di consegna, impiego previsto ed eventuali prestazioni di montaggio e istruzione sono stabiliti nel contratto. Da forniture precedenti in un Paese non deriva alcun diritto alla conclusione di ulteriori contratti. Gli obblighi di consegna già assunti restano vincolanti, fatti salvi impedimenti legali.
Spedizione e passaggio del rischio
Se viene concordata una clausola Incoterms® 2020, la clausola utilizzata e il luogo designato sono determinanti per gli obblighi di consegna, i costi e i rischi da essa disciplinati. Trasferimento della proprietà, condizioni di pagamento e diritti per difetti sono disciplinati dagli altri accordi.
In assenza di un accordo particolare, il passaggio del rischio avviene secondo le disposizioni di legge. Nella vendita con spedizione, il rischio passa alle condizioni del § 447 BGB con la consegna al trasportatore ivi indicato. Restano salvi un montaggio o un collaudo dovuti per contratto e le relative regole di legge.
Un'assicurazione di trasporto viene stipulata se concordata o se risulta dalla clausola di consegna concordata. Il cliente documenta i danni di trasporto riconoscibili possibilmente al ricevimento e collabora alla tutela dei diritti nei confronti del vettore; i suoi diritti legali nei confronti di BF EU non ne risultano esclusi forfettariamente.
Dogana e imposte
Nelle operazioni transfrontaliere, percorso di fornitura, procedure di esportazione e importazione e ripartizione dei costi sono determinati nel contratto ed eventualmente dalla clausola di consegna scelta. Una regolamentazione contrattuale poco chiara non trasferisce automaticamente al cliente ulteriori obblighi d'importazione. Le responsabilità di diritto pubblico dipendono dalle circostanze effettive e dalle norme applicabili.
Il cliente fornisce i dati di consegna, destinatario, IVA ed eventualmente importazione necessari e corretti e collabora alle prove di consegna e di esportazione richieste dalla legge. Il trattamento fiscale dipende dalle condizioni di legge; una fornitura esente da imposta non è garantita sulla sola base di un'indicazione del cliente.
Un addebito successivo per indicazioni colpevolmente errate o mancanti presuppone le condizioni di legge o validamente concordate. BF EU spiega il calcolo e tiene conto delle rettifiche giuridicamente possibili e dei vantaggi da imputare.
Sicurezza dei prodotti e omologazione
BF EU adempie agli obblighi di legge che le incombono nella concreta catena di fornitura come produttore, importatore, commerciante o altro operatore economico. Tali obblighi non vengono trasferiti al cliente da una spedizione diretta o da un accordo sui costi. La documentazione di conformità, le marcature e le istruzioni per l'uso richieste dalla legge fanno parte della fornitura nella misura prescritta.
Il cliente è responsabile dell'esercizio conforme e sicuro, della necessaria istruzione, della manutenzione e dei suoi obblighi legali di gestore. Un'omologazione stradale o un'autorizzazione d'esercizio locale particolare è dovuta solo se fa parte della fornitura concordata o se è attribuita per legge a BF EU.
Per le forniture in Paesi terzi, i requisiti del Paese di destinazione concordato e le prestazioni assunte a tal fine sono stabiliti prima della conclusione del contratto. La marcatura CE non sostituisce un'omologazione necessaria in un Paese terzo. Le caratteristiche concordate e gli obblighi di legge di BF EU restano in essere.
Controllo delle esportazioni e sanzioni
Le parti rispettano le norme in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni, embarghi e dogane applicabili all'operazione. Il cliente trasmette i dati corretti necessari su destinatario, Paese di destinazione e uso finale. Sono vietate operazioni di elusione o riesportazione non consentite.
Se sussiste un impedimento giuridico concreto alla consegna o vi sono indizi oggettivamente fondati e ancora da chiarire in tal senso, BF EU può sospendere la prestazione interessata per la durata ragionevole necessaria alla verifica. BF EU informa il cliente nella misura giuridicamente ammessa ed effettua la verifica senza colpevoli ritardi. Restano salvi i diritti di legge di entrambe le parti, i rimborsi e la responsabilità secondo il punto 28. Non sussiste un diritto illimitato di sospensione per rischi meramente astratti.
Le clausole particolari di esportazione o riesportazione richieste dalla legge sono concordate in aggiunta, se pertinenti per l'operazione concreta.
Termini di consegna e impedimenti
Il contratto stabilisce la data o il termine di consegna. Le indicazioni qualificate come presumibili o approssimative sono dati di pianificazione e non danno diritto a ritardi illimitati nel tempo. In mancanza di un accordo sul tempo della prestazione si applicano le disposizioni di legge.
Se il termine di consegna è espressamente concordato a partire dall'acconto e dall'approvazione tecnica, esso decorre dal ricevimento del pagamento previsto contrattualmente a tal fine e di tutte le approvazioni necessarie. Se il cliente ritarda una collaborazione o un pagamento anticipato dovuto, il termine interessato si sposta del ritardo così causato, incluso un adeguato tempo di ripartenza. BF EU informa senza indugio sugli effetti previsti e riduce i ritardi evitabili. Un ritardo già noto alla conclusione del contratto non giustifica una proroga successiva del termine.
Eventi imprevedibili, non imputabili a BF EU e al di fuori della sua sfera d'influenza, che ostacolano effettivamente la prestazione e non sono evitabili nemmeno con ragionevole previdenza, prorogano i termini interessati per la durata dell'impedimento più un adeguato tempo di ripartenza. Ciò può valere per esempio per catastrofi naturali, guerre, divieti delle autorità o eventi analoghi. Normali problemi di approvvigionamento, mancanza di finanziamento o ritardi qualsiasi dei fornitori non sono sufficienti.
BF EU informa sull'inizio, la durata prevista e la fine di un impedimento rilevante. Restano salvi i diritti di legge in caso di impossibilità, inesigibilità, mora o venir meno della base contrattuale. Per il risarcimento vale esclusivamente la disciplina della responsabilità di cui al punto 28; non viene concordata un'ulteriore esclusione forfettaria dei costi di raccolto, utilizzo o macchine a noleggio.
Consegna e mora nell'accettazione
Il cliente accetta la merce offerta conformemente al contratto e a scadenza. Un verbale di consegna documenta lo stato e la documentazione consegnata; non comporta una rinuncia forfettaria ai diritti per difetti. Un collaudo formale secondo il diritto dell'appalto è dovuto solo se concordato o previsto dalla legge.
In caso di mora nell'accettazione, rimborso delle spese aggiuntive, trasferimento del rischio e ulteriori diritti sono disciplinati dalla legge. In caso di violazione colposa degli obblighi, BF EU può esigere il danno risarcibile comprovato. BF EU rispetta i termini necessari e tiene conto del proprio obbligo di ridurre il danno.
Lo svincolo definitivo di una macchina venduta in modo vincolante per un'altra vendita avviene solo dopo la valida cessazione del relativo contratto, il consenso del cliente o in base a un altro potere legale di realizzo.
Esame e notifica dei difetti
Gli obblighi di esame e di denuncia del § 377 HGB si applicano se ne sono soddisfatti i presupposti di legge, in particolare in presenza di un negozio commerciale bilaterale. La sola qualità di imprenditore di un agricoltore non fonda automaticamente un obbligo commerciale di denuncia.
Gli altri clienti sono pregati di comunicare i difetti riconoscibili poco dopo la consegna e quelli occulti dopo la scoperta, possibilmente in forma testuale con una descrizione del guasto. Ciò non crea un ulteriore termine di decadenza contrattuale né una perdita automatica di diritti. Restano salvi gli obblighi legali di ridurre il danno.
In caso di anomalie rilevanti per la sicurezza, l'esercizio pericoloso va interrotto immediatamente. Il cliente conserva le prove ragionevolmente disponibili e consente la verifica. Restano in essere i diritti legali di ritenzione e la compensazione secondo il punto 32.
Diritti per difetti e garanzia
Si applicano i diritti legali per difetti con le disposizioni seguenti. Per le pretese per difetti di cose mobili vendute, il termine di prescrizione è di un anno dall'inizio legale della prescrizione, di norma la consegna. Se per legge è determinante un collaudo, questo sostituisce la consegna.
La riduzione non si applica in caso di dolo, garanzia assunta, intenzionalità o colpa grave, danni derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute e pretese secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Restano salvi i termini di legge per opere edili e cose incorporate conformemente alla loro destinazione in opere edili, le pretese reali di restituzione di terzi ai sensi del § 438 comma 1 n. 1 BGB nonché le pretese legali di regresso del fornitore e i relativi termini, in particolare secondo i §§ 445a, 445b e 478 BGB. Per questi casi valgono le disposizioni di garanzia legali o espressamente concordate.
L'usura naturale in quanto tale non è un difetto. Danni dovuti a uso errato, manutenzione omessa, sovraccarico o modifiche non autorizzate non fondano una responsabilità di BF EU nella misura in cui siano stati causati solo da ciò. Restano salve le regole legali sull'onere della prova; interventi di terzi non fanno venir meno automaticamente tutti i diritti per difetti.
Una garanzia volontaria aggiuntiva sussiste solo in presenza di una promessa espressa con un contenuto determinato. Essa non limita i diritti legali per difetti. Le sue condizioni valgono esclusivamente per questa garanzia aggiuntiva.
Verifica e adempimento successivo
Il cliente concede a BF EU l'opportunità di verificare un difetto contestato e di provvedere all'adempimento successivo secondo la legge. Restano in essere i diritti legali di scelta del tipo di adempimento successivo e di rifiuto di un tipo di adempimento sproporzionato. BF EU può avvalersi di idonei partner di assistenza e rimane parte contraente per le pretese legali per difetti.
In preparazione, BF EU può richiedere foto ragionevolmente disponibili, descrizioni dei guasti, dati d'esercizio e prove di manutenzione pertinenti. Richieste di prova sproporzionate non possono bloccare la pratica. Luogo e svolgimento di una verifica o di una rispedizione sono concordati tenendo conto delle prescrizioni di legge e della trasportabilità.
BF EU si fa carico delle spese necessarie per l'adempimento successivo che le incombono per legge. Non sorge un forfait di verifica per il solo fatto che un difetto contestato non venga confermato. I costi di un esame senza una fondata pretesa per difetti sono addebitati solo in base a un incarico separato o a un diritto legale al rimborso esistente.
Il cliente concorda preventivamente con BF EU gli incarichi di riparazione a pagamento affidati a terzi a carico di BF EU. Restano salvi l'esecuzione d'ufficio ammessa per legge, le misure d'urgenza indifferibili e le altre pretese legali di rimborso. Se l'adempimento successivo fallisce o non è necessario, restano i diritti legali di riduzione del prezzo, recesso e risarcimento.
Costi accessori e fermo aziendale
I costi necessari di trasporto, viaggio, lavoro, materiale nonché di smontaggio e montaggio per l'adempimento successivo sono sostenuti secondo la legge. Tali costi non sono trattati forfettariamente come danni consequenziali esclusi.
Se debbano essere risarciti anche fermo aziendale, perdita di raccolto, mancato guadagno, macchine sostitutive o altri costi consequenziali dipende dai presupposti legali della pretesa e dal punto 28. Una macchina sostitutiva gratuita è dovuta solo in presenza di una promessa corrispondente o di un diritto legale esistente. Entrambe le parti rispettano i loro obblighi legali di ridurre il danno.
Condizioni d'impiego e dati di prestazione
Qualità del lavoro, resa oraria, consumi, autonomia, trazione, usura e risultati agronomici dipendono tra l'altro da terreno, clima, coltura, conduzione, regolazione e trattore impiegato. BF EU descrive le condizioni determinanti per i valori di misura e di prestazione comunicati, se necessarie per la loro comprensione.
Una garanzia per un determinato risultato d'impiego è assunta solo con una promessa espressa corrispondente. Le caratteristiche concordate, le dichiarazioni pubbliche giuridicamente rilevanti e gli obblighi legali di consulenza non sono esclusi da questa indicazione. Il cliente comunica i requisiti particolari prima della conclusione del contratto.
Responsabilità
BF EU risponde illimitatamente in caso di dolo e colpa grave, di lesione colposa della vita, del corpo o della salute, di occultamento doloso di un difetto, nella misura di una garanzia assunta nonché secondo il diritto imperativo in materia di responsabilità per danno da prodotti e altre norme imperative sulla responsabilità.
In caso di colpa lieve, BF EU risponde per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale, il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può normalmente fare affidamento. In tal caso la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto prevedibile alla sua conclusione. Per il resto la responsabilità per danni causati per colpa lieve è esclusa.
Queste disposizioni valgono anche per i rappresentanti legali e gli ausiliari nonché per le pretese personali di risarcimento nei confronti dei dipendenti di BF EU, indipendentemente dal fondamento giuridico della pretesa. Non sono escluse le pretese all'adempimento e all'adempimento successivo, i costi legali di adempimento successivo né i diritti di recesso e di riduzione del prezzo.
Riprese e pubblicità
Le riprese sui terreni del cliente o in luoghi d'impiego non accessibili al pubblico avvengono solo previo consenso. Le presenti CG non conferiscono alcun diritto di accesso né un diritto generale di pubblicazione di riprese dell'azienda del cliente.
L'uso pubblicitario di persone riconoscibili, nomi, targhe, dati aziendali o informazioni riservate presuppone un'adeguata base giuridica ed eventualmente un consenso o un'autorizzazione separati. Vanno rispettati i diritti di terzi. Per le prestazioni di riferimento espressamente concordate vale inoltre il punto 8.
Protezione dei dati
I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati applicabili per l'esecuzione del contratto, l'assistenza, la logistica, il servizio e gli obblighi di legge. BF EU fornisce separatamente le informazioni necessarie sulla protezione dei dati. Le presenti CG non sostituiscono né gli obblighi d'informazione né un eventuale consenso necessario.
La comunicazione a partner di servizio avviene solo su un'adeguata base giuridica e nella misura necessaria. I trasferimenti in Paesi terzi presuppongono le condizioni di legge. L'uso di un canale di comunicazione non comporta un consenso forfettario alla pubblicità o ad altre finalità di trattamento aggiuntive.
Comunicazione elettronica
Le dichiarazioni possono avvenire in forma testuale, in particolare via e-mail o tramite un canale elettronico documentabile concordato. Restano salve le forme imposte dalla legge. Laddove le presenti CG prevedono la forma testuale, la prevalenza di validi accordi individuali non ne risulta limitata.
Ciascuna parte garantisce la raggiungibilità dei propri indirizzi di contatto commerciali indicati e comunica tempestivamente eventuali modifiche. La ricezione di dichiarazioni giuridicamente rilevanti è disciplinata dalla legge; un messaggio non si considera ricevuto per il solo fatto del suo invio.
Compensazione e ritenzione
Il cliente può compensare con crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Resta ammessa anche la compensazione con controcrediti derivanti dallo stesso rapporto contrattuale e in rapporto di reciprocità con il credito di pagamento, in particolare per prestazioni difettose o incomplete.
Restano salvi i diritti legali di rifiuto della prestazione e di ritenzione per controcrediti derivanti dallo stesso rapporto contrattuale. Per il resto i diritti di ritenzione possono fondarsi solo su controcrediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
Per un credito di annullamento concordato nell'ambito di uno scioglimento volontario vale la portata stabilita al punto 14 e nell'accordo di scioglimento. Altri controcrediti legali non ne risultano limitati.
Prevalenza degli accordi particolari
Gli accordi contrattuali individuali, indipendentemente dalla loro forma, prevalgono sulle presenti CG. Per ragioni di prova il loro contenuto dovrebbe essere documentato in forma testuale. Condizioni diverse del cliente diventano parte del contratto solo se BF EU vi acconsente. In caso di condizioni generali contrastanti, le conseguenze giuridiche sono disciplinate dalla legge; la semplice esecuzione del contratto non comporta un riconoscimento forfettario di condizioni altrui.
Disposizioni inefficaci
Se disposizioni delle presenti CG non sono diventate parte del contratto o sono inefficaci, le conseguenze sono disciplinate dal § 306 BGB e sono sostituite dalle disposizioni di legge. Una disposizione inefficace non viene ridotta automaticamente al contenuto ancora ammissibile.
Diritto applicabile e foro competente
Si applica il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG). Restano salve le norme imperative applicabili.
Per commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico si conviene Berlino quale foro competente esclusivo, nella misura in cui tale accordo sia ammesso dalle norme nazionali e internazionali applicabili. Per gli altri clienti valgono le regole legali sulla competenza. Il foro competente non costituisce al contempo un accordo sul luogo di consegna o di adempimento successivo.